CASSAZIONE - PROJECT FINANCING CIMITERI

Lanciano 11 maggio 2017
 
Con la sentenza del 10 maggio 2017 n. 11456 la Cassazione assesta un duro colpo alla deprecabile pratica del Project Financing nei Cimiteri.
 
Estratto sentenza:
 
Viola le regole della concorrenza il Comune che concede in esclusiva l'attività di fornitura e posa degli arredi funebri all'affidatario dei servizi cimiteriali. Si tratta, infatti, di un'attività di cui l'amministrazione non può disporre e che riguarda la realizzazione di interessi e transazioni di carattere privato. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 11456, depositata ieri.

 

Il fatto - La Corte ha rigettato il ricorso della ditta cui era stata affidata in esclusiva – oltre ai servizi cimiteriali - l'attività di onoranze funebri e di forniture marmorea e lapidea del cimitero contro la sentenza della Corte d'Appello di Roma che ne aveva annullato la convenzione.

La decisione - La Cassazione trova corretta la decisione della Corte territoriale, maturata alla luce dei precedenti del Consiglio di Stato e dell'Antitrust, in base alla quale le attività di onoranze funebri e di fornitura e posa di arredi votivi e funerari sono attività commerciali e imprenditoriali che non rientrano tra quelle riservate alla Pa che si occupa dei veri e propri servizi cimiteriali.
Non c'è nemmeno una norma che stabilisca l'eventualità di un affidamento in esclusiva come quello del caso in esame.
Nemmeno si può far ricorso alla norma che concede l'esenzione dalle norme Antitrust per le imprese che gestiscono servizi di interesse economico generale.
A nulla vale – come si è voluto sostenere in uno dei motivi di ricorso - che il servizio fosse stato affidato in regime di project financing e avesse lo scopo di riqualificare il cimitero urbano e di realizzare una gestione complessiva e integrata di tutti i servizi.
La gestione funzionale ed economica dell'opera realizzata in regime di finanza di progetto non può consistere nella concessione di una posizione di esclusiva che tagli fuori altri soggetti da una attività economica destinata a operare in regime concorrenziale. Un'attività di cui l'amministrazione non può disporre e che attiene alla realizzazione di interessi di carattere privato sia pur collegati dalla realizzazione di un'opera pubblica. 

 

Il testo completo della sentenza è scaricabile al seguente LINK