Lanciano 24 novembre 2016
ANTEFATTO
Proposta di Legge n. 314/2016
Modifiche alla l.r. 10 Agosto 2012, n. 41
Articolo 1
(Modifiche alla l.r. 10 Agosto 2012, n.41)
1. Il n.1 della lettera b) comma 3 dell’articolo 35 della l.r. 10 Agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) è sostituito dal seguente:
“La disponibilità continuativa e funzionale di almeno un'auto funebre di proprietà o in leasing e di autorimesse per il ricovero di non meno di un'auto funebre, in possesso di specifica certificazione di agibilità dotata delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri.”
FATTO
L’Ufficio legale della regione Abruzzo così si esprime sul progetto di legge 314/2016:
"Rispetto dei principi dell’ordinamento costituzionale e rapporti con la legislazione Nazionale.
Il progetto di legge interviene in via generale in materia di “tutela della salute” che ai sensi dell’art.117, terzo comma Cost. rientra nella potestà legislativa regionale concorrente. Nello specifico il p. di l., nella parte in cui disciplina un requisito per l’esercizio dell’attività funebre intercetta anche la materia della “tutela della concorrenza” rientrante nella potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell’art.117 secondo comma lett.e) Cost.
Pertanto, i principi fondamentali in materia sono contenuti nei seguenti atti normativi statali:
• R.D. 27-7-1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), in particolare gli articoli da 337 a 343 relativi alla polizia mortuaria;
• D.P.R. 10-9-1990, n.285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria);
• L. 29-12-1993, n. 578 (Norme per l'accertamento e la certificazione di morte).
• Ministero della salute D.M. 11-4-2008 (Aggiornamento del decreto 22 agosto
• 1994, n. 582 relativo al: «Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte»);
• L. 30-3-2001, n.130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri);
• D.P.R. 3-11-2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), in particolare gli articoli da 71 a 83 relativi alle registrazioni degli atti di morte.
In particolare occorre segnalare che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è espressa con nota del 31 gennaio 2014 prot. n.0013553 in merito alla legge della Regione Abruzzo 18 dicembre 2013, n.51 recante “Modifiche alla L.R. 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)” che aveva introdotto nella l.r. 41/2012 il requisito della proprietà o leasing per la disponibilità del un carro funebre per lo svolgimento dell’attività funebre.
Infatti, “l'Autorità osserva in proposito che nel novellare i requisiti legali necessari per lo svolgimento dell'attività funebre nel territorio della Regione Abruzzo, la legge in oggetto sembra introdurre una serie di restrizioni che appaiono sproporzionate e non giustificate da motivi imperativi di interesse generale quali, in particolare, la sanità pubblica e la pubblica sicurezza e che paiono, di conseguenza, idonei a limitare artificialmente l'accesso a tale attività economica in contrasto con i principi di liberalizzazione e concorrenza di cui alla direttiva n. 20061123lCE (cd. direttiva servizi) e alla relativa normativa nazionale di recepimento, con particolare riferimento agli artt. 10 e 12, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo n. 59/10 s.m.i.. Infatti, l'obbligo di disporre dell'unità minima consentita di carri funebri a titolo di proprietà o in alternativa di leasing non sembra riconducibile a nessuna giustificazione plausibile, considerato che l'art. 20 del Regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. n. 285190) già stabilisce, a fini di tutela della salute pubblica, i requisiti che i carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada devono possedere. In tale contesto, il titolo in base al quale l'esercente
l'attività funebre ne ha la disponibilità non sembra aggiungere nessuna particolare garanzia in merito all'idoneità del mezzo a svolgere correttamente e in sicurezza e salubrità la funzione a cui è destinato.
Pertanto, il divieto imposto dalla legge regionale in esame di disporre del carro funebre a titolo diverso dalla proprietà o dal leasing appare ingiustificato ed eccessivamente gravoso, soprattutto, per le imprese funebri di piccole dimensioni che spesso dispongono di un solo automezzo preposto al trasporto dei cadaveri e a cui si preclude di averne la disponibilità a titolo, ad esempio, di noleggio o comodato…
L'insieme dei descritti requisiti per l'accesso e la continuazione dell'attività funebre nel territorio abruzzese, sembrano pertanto idonei ad alterare le dinamiche concorrenziali del relativo mercato ostacolando ingiustificatamente le imprese che non rispondono alle previste
condizioni infrastrutturali (un carro di proprietà o in leasing) … Di conseguenza, la legge regionale n. 51/13, nei limiti suesposti, potrebbe integrare una violazione dei principi di tutela della concorrenza e del mercato previsti dalle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva n. 20061123lCE e, in particolare, degli artt. 10 e 12, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo n. 59/10 s.m.i.”.
In adeguamento al suesposto parere, il Legislatore regionale con l’art.8 della l.r. 21 maggio 2014, n. 33 ha sostituito il punto 1 della lett. b) del comma 3 dell’art.35 della l.r. 41/2012 eliminando il requisito della “proprietà o leasing” per la disponibilità del carro funebre.
Pertanto, si sollevano perplessità in merito alla reintroduzione operata dal p. di l. in esame del requisito della necessaria disponibilità di almeno un carro funebre in “proprietà o leasing”.
Inoltre, si rileva che con l’approvazione del p. di l. in esame, potrebbero determinarsi problemi applicativi e di disparità di trattamento tra le imprese funebri che già operano ai sensi della l.r. 41/2012 che non prevede nel testo vigente l’obbligo di disporre a titolo di proprietà o leasing dell’auto funebre e le imprese che si attiveranno successivamente all’approvazione del p. di l. in esame. Peraltro, il termine di adeguamento (31.12.2015) già previsto dalla l.r. 41/2012 per le imprese funebri che già esercitavano tale attività risulta ad oggi scaduto. Ciò renderebbe opportuno l’inserimento nell’articolato di una disposizione transitoria.
Da ultimo, per una valutazione degli aspetti tecnici relativi al p. di l. nonchè alla luce di tutte le argomentazioni sopra riportate, si rende necessario un confronto con i Dipartimenti della Giunta regionale competenti nelle materie oggetto del p. di l."
PERTANTO
Se la materia è così chiara, cristallina, perchè periodicamente si cerca di forzare la normativa per introdurre principi illiberali?
Veramente qualcuno pensa con sincerità che la figura dell'imprenditore funebre, la sua professionalità, la sua autorevolezza si riduca alla detenzione in proprietà di un cespite?
Perchè non spostiamo i riflettori sul sistema dei controlli? siamo sicuri che i soggetti preposti siano all'altezza del loro compito? cosa possiamo fare per metterli nelle condizioni di operare secondo legge?