Lanciano 7 Settenmre 2015
"La Commissione nella seduta del 21 maggio 2015 ha esaminato il progetto di legge n. 84/2015 di iniziativa consiliare ed ha recepito le indicazioni rese dalla IV Commissione Consiliare che in data 19 maggio 2015 ha espresso parere favorevole sul progetto di legge a condizione che:
a) a conclusione dell’esame in sede referente - ai sensi dell’art. 12 della l.r. 39/2014 e dell’art. 69, comma 10 ter del Regolamento interno -, il progetto di legge sia trasmesso al Presidente del Consiglio regionale ai fini della notifica alla Commissione europea dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 1, comma 2 laddove sopprime la lett. c) del comma 3 dell’art. 35 della l.r. 41/2012 e sia motivato in relazione a quanto disposto dall’art. 15 par. 3 della direttiva 2006/123/CE, secondo quanto indicato al par. 3, pp. 2 e 3, della scheda del Servizio Affari Istituzionali ed Europei (allegato A) e precisato nel corso della seduta della Commissione consiliare;
b) la Commissione di merito modifichi il testo in modo da renderlo conforme alla normativa europea secondo quanto precisato nel corso della seduta della Commissione e riportato nell’allegato B (le modifiche sono state inserite nel testo base a costituire il testo finale deliberato).
Facendo seguito a quanto indicato alla lettera a) del parere, il Presidente di questa Commissione provvederà alla trasmissione del progetto di legge licenziato e corredato dalla relativa relazione, al Presidente del Consiglio regionale ai fini della notifica, attraverso il sistema IMI, alla Commissione europea degli articoli indicati nel parere della IV Commissione.
In particolare, con riguardo al requisito di cui all’articolo 1, comma 1, del pdl, che aggiunge al comma 1 dell’art. 35 della l.r. 41/2012 la lett. f), prevedendo che chi svolge l’attività funebre fornisce anche la seguente prestazione “sollevare i dolenti dalle incombenze relative al decesso del congiunto”, si evidenzia come tale requisito sia conforme alle condizioni di cui al paragrafo 3 dell’articolo 15 della Direttiva 2006/123/CE “ direttiva servizi”.
Non è, infatti, discriminatorio in quanto non introduce limitazioni o restrizioni direttamente o indirettamente riferibili alla cittadinanza o all’ubicazione della sede legale.
E’ necessario in quanto giustificato dai seguenti motivi di interesse generale: tutela dei destinatari del servizio, dei consumatori.
E’ proporzionato in quanto non è possibile garantire diversamente i suindicati motivi di interesse generale. Non è pertanto possibile sostituire il requisito con altro.
Con riguardo al requisito di cui art. 1, comma 2 del progetto di legge, laddove sopprime la lett. c) del comma 3 dell’art. 35 della l.r. 41/2012 cancellando la norma che disciplina la possibilità di svolgere il servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall’attività di onoranza funebre, si evidenzia come tale requisito sia rispettoso delle condizioni di cui al paragrafo 3 dell’articolo 15 della Direttiva Servizi.
Non è, infatti, discriminatorio in quanto non introduce limitazioni o restrizioni direttamente o indirettamente riferibili alla cittadinanza o all’ubicazione della sede legale.
E’ necessario in quanto giustificato dai seguenti motivi di interesse generale: tutela dei destinatari del servizio, dei consumatori ma anche tutela della salute pubblica.
E’ proporzionato in quanto non è possibile garantire diversamente i suindicati motivi di interesse generale. Non è pertanto possibile sostituire il requisito con altro.
Infine, allo scopo di non creare problemi nell’applicazione delle norme soggette alla notifica alla Commissione europea, l’art. 3 del progetto di legge, che disciplina l’entrata in vigore, stabilisce che la legge “entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ad eccezione dei commi 1 e 2 dell’articolo 1 che entrano in vigore all’esito positivo della valutazione da parte della Commissione europea”.
In sede di esame sono stati presentati n. 3 emendamenti di cui il numero 3 è stato ritirato dal proponente, il numero 2 è stato approvato a maggioranza dei Consiglieri presenti e il numero 1, che ha recepito le condizioni poste nel parere reso dalla IV Commissione lett. b) è stato anch’esso approvato a maggioranza dei Commissari presenti.
Di seguito la Commissione ha approvato, a maggioranza dei componenti presenti, tutti gli articoli del progetto di legge n. 84/2015 compresi quelli emendati nonché il testo nel suo complesso così come modificato.
Hanno votato a favore i Consiglieri: Olivieri + delega del Consigliere Monaco, Mariani + delega del Consigliere Pietrucci, Paolini delegato dal Consigliere Di Nicola, Bracco e D’Ignazio.
Si è astenuto il Consigliere Sospiri delegato da Chiodi."
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Eravamo certi che un'attività seria e qualificata di rappresentanza sindacale del comparto poteva aiutare, stimolare e qualificare l'attività legislativa regionale.
Il documento licenziato dalla V Commissione è un documento importantissimo, per la prima volta in Italia, in un testo di legge, si parla finalmente del cuore e della ragion d'essere dell'Onoranza Funebre: "Sollevare le famiglie dolenti da tutte le incombenze relative al lutto subito".
La relazione della V Commissione ci dice che la politica abruzzese non è l'ostacolo al cammino riformatore ineludibile da noi proposto, come era ben chiaro da anni è una parte della categoria a ostacolare l'evoluzione positiva del comparto funebre.
Il firmatario del progetto non è presente in aula, un progetto così importante e valido non viene sostenuto da nessuno, la relazione della V Commissione non viene neanche citata.
La discussione si anima su un punto insignificante, inutile, assurdo, demenziale: obbligare l'imprenditore funebre a possedere in proprietà un mezzo funebre.
Si doveva discutere sulla reale natura dell'attività funebre, sulla introduzione di una importantissima qualifica professionale e lor signori influenzati da una parte della categoria hanno filosofeggiato sulla questione carro in proprietà o a noleggio.
Per far capire in due parole la surrealità di quella discussione vi invitiamo a leggere il rigo D44 dello studio di settore WG55U dove si può indicare la spesa sostenuta per il noleggio di carro funebre senza conducente, il noleggio delle attrezzature non è una pratica da biasimare è una scelta imprenditoriale che ha i suoi pro e i suoi contro e non c'entra un cazzo con la qualità e la professionalità del servizio.
Tra l'altro come abbiamo segnalato al Ministero del Lavoro - Attività ispettiva - in abruzzo ad essere in noleggio è soprattutto il personale, ma guarda caso di questa pratica illegale e distorsiva del mercato nessuno se ne vuole occupare.
La qualifica professionale introdotta dal progetto 84/2015 ha un parziale effetto retroattivo, solo gli imprenditori con meno di 5 anni di attività sono soggetti a formazione obbligatoria, a tutti gli altri in virtù del loro avviamento conquistato sul campo viene riconosciuta la qualifica professionale, non solo, ma la norma prevede l'acquisizione della qualifica anche con l'esperienza lavorativa ottenuta sul campo lavorando sotto un imprenditore funebre qualificato. Il primo formatore è l'artigiano funebre qualificato, la formazione deve essere fatta prima di tutto dentro la bottega dell'artigiano. La formazione esterna del personale deve essere una scelta e non un obbligo.
Prevedere una vera qualifica da ottenere con percorsi professionali adeguati alla delicatezza del mestiere è funzionale anche per dare all'artigiano funebre il patentino di formatore legittimo dei propri collaboratori.
La legge 41/2012 all'art. 35 (attività funeraria) prevedeva l'obbligo di far frequentare al personale dipendente un corso professionale di 24 ore, il regolamento attuativo, in modo del tutto illegittimo, ha individuato alcune figure professionale ed ha istituito corsi professionali con effetto retroattivo erga omnes.
L'ANIFA giudicando il regolamento un atto irrispettoso della categoria e un esempio di attività amministrativa demenziale, ha promosso un ricorso al TAR Abruzzo denunciando l'incostituzionalità della normativa.
Questa nostra iniziativa non è stata resa pubblica per non influenzare l'attività riformatrice del progetto 84/2015, oggi dopo aver letto il resoconto della seduta consiliare riteniamo opportuno che si sappia che la legge 41/2012 soprattutto nella parte che riguarda l'attività funebre è da ritenere una fetecchia incostituzionale. Basti pensare che imprenditori funebri con 30, 40, 50 anni di attività invece di essere coinvolti nell'attivtà formativa sono stati intimati a partecipare a corsi di 16 ore dove avrebbero dovuto imparare come gestire la loro attività trentennale, quarantennale, cinquantennale.
La 41/2012 è una legge che introduce alcune norme a nostro giudizio molto importanti per l'evoluzione positiva di questo comparto ma nella parte che si occupa specificatamente della figura dell'imprenditore funebre ha fallito, il progetto 84/2015 poteva essere l'occasione per integrare la legge non certo annullarla.
Apprezziamo la decisione del Consiglio Regionale di posticipare al 31/12/20105 l'efficacia dell'art. 35 della legge 41/2012, evidentemente si è voluta lasciare una porta aperta per poter verificare le condizioni per aprrovare una così importante riforma.
E' nostra intenzione ripartire dalla relazione della V Commissione nella speranza di far capire al Consiglio Regionale l'importanza strategica di introdurre la qualifica professionale dell'Artigiano funebre, siamo certi che il Consiglio Regionale non ignorerà gli effetti virtuosi che questa nuova visione dell'onoranza funebre può scatenare, l'opposizione di una parte della categoria è la riprova che con una riforma del genere nulla potrà rimanere come prima e qualcuno ne ha molta paura.