Anche se tra sordi comunque è un dialogo

Riteniamo interessante raccontare una piccola storia che illustra come si può dialogare senza ascoltarsi, invitiamo chi legge a riflettere su certe dinamiche e su come le informazioni possono essere aggiustate e asservite alle verità che si vuole imporre.
 
PREMESSA
 
Salutiamo con sincera cortesia il Sig. Jorio Ronca, non ne condividiamo le idee ma rispettiamo la sua generosa disponibilità alla dialettica, alla vivace polemica.
 
SVOLGIMENTO
 
In data martedì 19/08/2008 il sito "L'UNIONE SARDA.IT pubblica un articolo con il seguente titolo "Nessuno vuole trasportare le salme" nel testo riportiamo alcuni passaggi interessanti: "... La Take and Carry (letteralmente “prendi e porta”) è approdata in Sardegna nell'ottobre dello scorso anno ma opera nel settore del trasporto funebre fin dal 2001. L'oggetto del suo lavoro è chiaro e semplice: condurre i feretri verso i luoghi di culto, dove si celebrano i funerali e da lì ai cimiteri. Tutto ciò che avviene prima è affare delle agenzie funebri, quel che accade dopo, ovvero la tumulazione, spetta in genere ai Comuni.
Altrettanto semplice è la formula del successo: offrire alle singole agenzie funebri un servizio che a loro non converrebbe svolgere in proprio. «Il trasporto delle salme - spiega l'amministratore delegato della Take and Carry, Jorio Ronca - è un settore caratterizzato per ovvie ragioni da alti e bassi. In certi periodi si lavora di più, in altri di meno. Se le imprese di onoranze funebri assumessero lavoratori a tempo pieno per la movimentazione dei feretri, si troverebbero a pagare per intero lo stipendio a necrofori destinati a rimanere a lungo con le mani in mano». Decisamente meglio, dunque, affidarsi ad una società di servizi che si occupi del trasporto delle salme con mezzi propri. «Noi stipuliamo con le imprese un regolare contratto d'appalto e ci adattiamo alle loro esigenze attraverso il ricorso al lavoro intermittente. In pratica, quasi tutti i nostri dipendenti vengono a lavorare quando serve, su nostra chiamata, e sono pagati per le prestazioni effettivamente svolte». Già, allora perché anche le imprese funebri non ricorrono al lavoro intermittente? «Perché non possono. Il contratto collettivo di lavoro che vincola gli aderenti all'Associazione nazionale attività funebre ed assistenziale (Asnaf&As), prevede che soltanto le imprese con almeno cinque dipendenti a tempo indeterminato possano costituire rapporti di lavoro intermittente. La differenza tra noi e le singole agenzie è che noi siamo abbastanza grandi da poterci permettere i lavoratori a chiamata, loro no».  Il testo completo dell'articolo è qui. 

Il giorno sabato 5/12/2009 l'AIFAM (ricordiamo sempre che l'ANIFA è la sua evoluzione) invia una e-mail all'attenzione del Sig. Ronca: 
Abbiamo letto con piacere sul numero di novembre di OLTRE MAGAZINE che nel vostro contratto è prevista la possibilità di ricorrere al contratto a chiamata. Appare surreale e forse tragicomico che il contratto a firma FENIOF ( considerato da FEDERCOFIT il contratto principale della categoria) non preveda l’utilizzo di questa tipologia contrattuale per rispondere alla fisiologica necessità di flessibilità del lavoro congenita all’attività funebre.
L’AIFAM da anni lavora per garantire all’impresario funebre la possibilità di svolgere la propria particolare e delicata attività in condizioni di legalità e conseguentemente essere in grado di difendersi dalla concorrenza sleale ed illegale. Molti degli scandali che coinvolgono il nostro mondo sono conseguenza dell’assenza di regole chiare e coerenti con il tipo di attività che si è chiamati a svolgere.
L’AIFAM ha contattato consulenti del Centro per l’Impiego (ex collocamento) per avere un parere sull’applicabilità del contratto a chiamata nel settore funebre. Ci è stato risposto che ritenendo l’attività funebre (anche) equiparabile alle attività inserite al punto 46 del regio decreto del 1923 (Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose ove dall'Ispettorato del lavoro sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro.) in virtù del D.M. 23 ottobre 2004
che stabilisce la possibilità di stipulare contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al r.d. 6 dicembre 1223, n-2657, le imprese funebri solo libere di utilizzare la tipologia contrattuale a prescindere se sia o meno menzionata nel CNL della categoria stessa.
 
Dopo un'ora e mezzo arriva rapidissima la risposta:  
 
Rispondo alla Sua con piacere ma, devo comunque non condividere quanto asseriscono gli ex uffici di collocamento. Questi che oggi si chiamano Centro per l’Impiego, non sono a conoscenza di una cosa che, tutti i DPL sostengono e cioè: il necroforo perché di tale categoria si parla, è un soggetto prima di tutto considerato un lavoratore subordinato e sappiamo benissimo a chi è subordinato. Alla categoria 46 del Regio decreto del 1923 non si puo’ certamente fare riferimento vista la totale differenza tra un necroforo ed un addobbatore o apparitori, la differenza e abissale. Il lavoro del necroforo comporta anche il rischio biologico proprio per la tipologia di lavoro che si appresta ad eseguire tipo vestizione del defunto, la sua collocazione nella bara, il sigillo del feretro non ultimo il contatto con i microbi anaerobi sempre presenti e non da trascurare, deve essere in grado di intervenire al momento di fronte ad ogni tipo di necessita come, fuoriuscita di liquidi cadaverici, pulizia degli stessi ,tamponare ogni punto di fuoriuscita degli stessi ecc. ecc .come potrà notare, gli addobbatori o apparitori, nulla ci azzeccano. Pertanto, da parte Asnaf & As una simile tipologia di assunzione da Lei proposta non è accettabile in quanto non assolutamente in linea con l’attività che invece il necroforo si accinge a svolgere. Ritengo che l’unica forma per poter assumere a chiamata nel settore funebre sia quella di attenersi al CCNL da noi stipulato tenendo conto che per poterlo mettere in atto l’Impresa funebre deve avere i requisiti richiesti dall’art.57 dello stesso dove si evince che per assumere uno o piu’ lavoratori a chiamata si deve prima disporre di 5 dipendenti a tempo indeterminato. Il lavoro a chiamata nel settore funebre occorre solamente a supportare l’Impresa nei momenti di picco lavorativo della sua normale produzione e non a sostituire i dipendenti che invece dovrebbe disporre per eseguire oltre che il trasporto ( perché solo a queste prestazioni si fa riferimento come lavoro extra) anche tutte le altre incombenze quali: vestizioni, affissioni manifesti, consegna cofano, arredare le camere ardenti,trasferimenti salma dalle strutture ospedaliere alle abitazioni ecc. ecc. ecco è perchè l’Impresa deve avere del personale proprio prima di assumere a chiamata. Tra l’altro non ci risulta che ci siano imprese disposte a pagare una costante reperibilità al lavoratore a chiamata per utilizzarlo magari solamente per un’ora di notte a consegnare un cofano o fare una vestizione, il costo sarebbe gravoso per l’Impresa e poco remunerativo al dipendente che si accinge a fare questa prestazione. Meglio sarebbe per l’Impresa farsi servire da una struttura autonoma che disponga di mezzi e personale formato ed informato, in regola con tutte le norma sulla sicurezza disposta a garantire anche in contemporaneità di piu’ servizi l’esecuzione della prestazione . A questo punto l’Impresa dovrà decidere se assumere personale sufficiente per rendersi autonoma oppure, servirsi come sopra specificato di una struttura che esegue in totale autonomia ma, in nome e per conto dell’Impresa committente. In quanto alla Sua proposta di inserire nel comparto funebre una normativa che regoli la flessibilità per particolari esigenze lavorative, mi sembra superata. ...
 
In data 25/03/2014 il Ministero del Lavoro rispondendo ad interpello dell'Ordine dei Consulenti del lavoro così scrive: 
 
Dalla lettura del n. 46 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, tra le attività a carattere discontinuo con riferimento alle quali è possibile stipulare contratti di lavoro intermittente risulta contemplata, come anticipato dall’istante, quella espletata dagli “operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose”, comprensiva dunque di tutte le prestazioni strumentali alla preparazione e allo svolgimento delle celebrazioni civili e dei riti religiosi.
Sulla base di tale nozione, non sembra possa negarsi una equiparazione tra tali figure e quelle dei necrofori e portantini impiegati dalle aziende di servizio funebre nelle attività preliminari ed esecutive del trasporto, della cerimonia e della connessa sepoltura.
Pertanto, in risposta alla questione sollevata si può ritenere che, a prescindere dai requisiti anagrafici ed oggettivi di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 276/2003, la tipologia di contratto di lavoro intermittente sia configurabile anche nei confronti delle categorie richiamate dall’interpellante, in quanto rientranti nell’ambito delle figure declinate al n. 46 della tabella allegata al citato R.D. Il testo integrale dell'interpello lo trovate qui.
 
Appare cristallino il fatto che la mitica AIFAM con molti anni di anticipo aveva informato correttamente i propri associati e aveva cercato di informare correttamente la categoria intera, a differenza di qualcun altro che invece aveva altri obiettivi.(non ci riferiamo a Ronca che almeno nel suo contratto il lavoro intermittente lo aveva inserito anche se con limiti assurdi)
 
In data 02/12/2014 riceviamo una e-mail dal Sig. Ronca in risposta alla nostra comunicazione se il buon senso c'è batta un colpo:
 

riceviamo da un nostro Associato la sua comunicazione sotto riportata. Ritengo opportuno evitare ogni valutazione del suo scritto che mi pare pura elucubrazione mentale dovuta esclusivamente ad una scarsa conoscenza della materia. Sorvoliamo sui compiti dell’Impresario da lei riportati, che tutti conosciamo in quanto attinenti la vera attività funebre: lei quindi non ha scoperto nulla e la sua elencazione non lascia neppure intravvedere quella attività di “artigianato” cui lei vorrebbe, con prepotenza, assoggettare la categoria. Mi interessa invece diffidarla dal diffamare i Centri di Servizio utilizzando una terminologia contenente allusioni e affermazioni puramente offensive. Scrivere che essi (generalizzando?) svolgono attività di intermediazione di mano d’opera, sottolineando la necessita di denuncia agli organi ispettivi, viene scritto per pura demagogia: difatti, come lei afferma, gli organi ispettivi si guardano bene dal fare ispezioni. Come mai? Se lo è mai chiesto, Presidente? Presti maggiore attenzione a quelli che in futuro saranno i Suoi scritti: proseguendo in tale atteggiamento ci vedremo costretti ad intervenire nelle sedi opportune!In riferimento al DDL AS1661 constatiamo che lei non ha recepito assolutamente quanto in esso è contenuto: le sue affermazioni altro non sono che animosità verso chi si è prestato finalmente a cercare di promuovere una legge mancante da 25 anni e necessaria.Nessuno ha posto veti alla possibilità per altre realtà associative di proporre modifiche atte a migliorarlo. Ci domandiamo: avrà lei proposte da apportare e, se si, perché non le rende pubbliche? Oppure è solamente capace da denigrare quanto stanno facendo altri cercando di riportare l’attività funebre sulla retta via?

 

Rispondiamo innanzitutto  ringraziando il Sig. Ronca della disponibilità al dialogo anche se acceso o anche se polemico, altri preferiscono nascondersi. Che l'impresa funebre è artigiana non lo diciamo noi ma la legge italiana, e così come nel caso del lavoro intermittente non abbiamo alcun timore di essere smentiti.  Non è nostra intenzione diffamare i Centri Servizi, il fatto che alcuni di essi insieme alle cooperative di lavoro vengano utilizzati come meri fornitori di manodopera non è una diceria ma la realtà, questo certamente non giustifica la generalizzazione. Per dimostrare la nostra buona fede ribadiamo che l'appalto genuino del trasporto funebre è una fattispecie del tutto legale e regolare. Noi però riteniamo che nel mercato dell'onoranza funebre artigiana non c'è spazio per il centro servizio, il fatto che esista è il sintomo che il mercato non funziona come dovrebbe ed è un fatto negativo. Abbiamo con non pochi sacrifici aperto un sito internet dove umilmente pubblichiamo le nostre idee, non abbiamo l'intento di imporle ma speriamo almeno di aprire la discussione, così come stiamo facendo con lei. Nelle prossime settimane dedicheremo sul nostro sito uno spazio dove indicheremo su quali principi fondanti si debba basare una disciplina dell'Attività Funebre Artigiana. 

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Per capire con quali idee e con quali fini il DDL 1611 è stato redatto riportiamo un passaggio molto illuminante dell'articolo  comparso sul sito dell'Unione Sarda.it: 
 
Già, allora perché anche le imprese funebri non ricorrono al lavoro intermittente? «Perché non possono. Il contratto collettivo di lavoro che vincola gli aderenti all'Associazione nazionale attività funebre ed assistenziale (Asnaf&As), prevede che soltanto le imprese con almeno cinque dipendenti a tempo indeterminato possano costituire rapporti di lavoro intermittente. La differenza tra noi e le singole agenzie è che noi siamo abbastanza grandi da poterci permettere i lavoratori a chiamata, loro no».
 
 
Se tutte le imprese funebri ricorressero all'assunzione diretta della manodopera attraverso il contratto a chiamata i Centri servizi avrebbero ancora un ruolo così ingombrante? 
Da troppi anni questo settore è ostaggio di interessi particolari, non abbiamo timore a dirlo, abbiamo l'autorevolezza necessaria per affermare che  l'ANIFA è una garanzia per il cittadino, gli interessi da noi tutelati sono perfettamente coerenti con interessi generali. Speriamo che nei palazzi romani ci sia ancora qualcuno interessato a fare politica e soprattutto che ci sia qualcuno che ancora sappia cosa significa fare politica.