In Calabria è in discussione un progetto di legge regionale sul comparto funebre.
Evidenziamo alcuni passaggi:
Art. 10
Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali
1. Allorché il decesso avvenga in luoghi inadatti per l'osservazione ovvero vi sia esplicita istanza dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate ovvero presso le case funerarie, di cui all'articolo 15.
2. Nei casi di cui al comma l, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica, su apposito modello di cui all'allegato n. 2 che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. La certificazione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga per intero nell'ambito del territorio della Regione Calabria.
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Introdurre il trasferimento salma senza eccessivi passaggi burocratici è da salutare positivamente.
Art. 13
2.7. Le imprese che svolgono attività funeraria non possono svolgere anche attività di servizio ambulanza o attività sociali o assistenziali ivi compreso il trasporto di malati o degenti se non nel tramite di separazione societaria con proprietà diverse da farsi entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.
I macabri conflitti d’interesse che questo comparto favorisce è una problematica che non può essere elusa, permettere ad un soggetto di speculare sulla salute del cittadino e permettere di fare profitto sia sulla cura sia sul fallimento della cura è degno di un paese sottosviluppato e mafioso.
A nostro riguardo questi macabri e vergognosi commerci sono già vietati dalla legge nazionale comunque è condivisibile la scelta di ribadirlo anche nel testo della legge regionale.
Il fatto di prevedere la possibilità di scavalcare il divieto semplicemente con una separazione societaria mette una cupa luce sulla reale volontà dei relatori, il conflitto d’interesse è un problema molto serio che deve essere affrontato con granitica durezza senza lasciare macabri spiragli.
L’Art.13 è quello che dovrebbe disciplinare l’attività funebre.
Constatiamo anche in questa occasione che il testo è ostaggio di interessi di parte fino a diventare ridicolo quando prevede come caratteristiche dell’onoranza funebre fantomatici obblighi di disponibilità di personale, il tutto con il patetico ed illegale obiettivo di creare artificiosi ed anticostituzionali ostacoli all’esercizio dell’attività funebre artigiana a vantaggio dei “commercianti di morti”.
Il numero di personale da impiegare è una libera scelta dell’artigiano in base all’attrezzatura in possesso ed in base alle leggi nazionali sulla sicurezza del lavoro.
Una legge regionale dovrebbe chiarire chi è e cosa fa l’artigiano funebre e soprattutto quali competenze deve avere a tutela dell’interesse generale.
Una legge regionale dovrebbe spiegare chi è la famiglia dolente, quali sono le sue debolezze e quali sono i suoi diritti di poter rivolgersi ad operatori qualificati e non essere lasciata in balia di “commercianti di morti” o peggio ancora di speculatori senza scrupoli come quelli che offrono assistenza sanitaria prima ed onoranza funebre poi, non sapendo se è interesse dello speculatore che il proprio caro sopravviva o muoia.
Lo Stato, la Regione hanno il dovere di tutelare i cittadini intesi come famiglie dolenti e come artigiani funebri virtuosi, il livello di legalità e progresso di una comunità si misura anche da questo.