COMUNICATO STAMPA

Comunicato stampa

Regolamento attuativo legge regionale Liguria n.15 del 10-07-2020


La legge regionale ligure in materia di attività funebre con l’approvazione del regolamento attuativo diventa operativa, la normativa che ha e può avere come unico fine l’applicazione del regolamento di polizia mortuaria istituito con il D.P.R 285/1990 introduce una novità molto importante ovvero regolamenta la procedura di “trasferimento salma”. Su richiesta dei familiari è possibile trasferire la salma del proprio caro, durante il periodo di osservazione, dal luogo del decesso all’abitazione o in strutture private autorizzate a tale servizio. Pertanto le imprese funebri liguri possono oggi investire in strutture per il commiato ed essere attrezzate ad offrire un’ulteriore tipologia di servizi.
Segnaliamo che la regione Liguria ha ritenuto opportuno inserire nella norma anche disposizioni riguardanti il funzionamento delle imprese funebri in ambiti non di sua competenza, ci riferiamo in particolar modo alle norme riguardanti l’utilizzo di personale e di dotazioni strumentali. Tali questioni, oltre a non aver alcun rilievo di carattere igienico sanitario (materia di competenza regionale) sono relative ad ambiti di esclusiva competenza nazionale.
Premettiamo che queste norme introdotte ad hoc non avranno alcun impatto significativo sulle attività funebri salvo aumentare una burocrazia inutile e costosa.
Sulla burocrazia inutile e dannosa facciamo un banale esempio, la norma ligure prevede l’istituzione di un elenco regionale di imprese funebri nonostante che le imprese funebri come tutte le imprese italiane sono già obbligatoriamente soggette ad iscrizione presso le Camere di Commercio, orbene la regione Liguria istituisce un elenco che già esiste ed è depositato presso le camere di commercio.
L’istituzione del registro delle imprese funebri è stato chiesto ed ottenuto da una parte minoritaria della categoria che lo vorrebbe trasformare in uno strumento funzionale alla creazione di barriere  all’entrata nel mercato, alcuni teorizzano la possibilità di mettere fuori legge circa l’80% delle imprese liguri; in questi giorni alcuni soggetti si espongono a mezzo stampa millantando che per poter essere inclusi nell’elenco bisogna avere sotto contratto almeno 4 dipendenti a tempo pieno, la realtà è molto diversa perché la normativa regionale ha si concesso una marchetta politica alla lobbetta dei furbacchioni ma non è potuta andare oltre un certo limite; dire che l’impresa funebre abbia almeno 4 dipendenti con regolare contratto è l’equivalente del dire che l’impresa funebre debba utilizzare solo personale sotto contratto così come è previsto dalla normativa nazionale. La tipologia di contratto e la sua durata rimane nella esclusiva competenza dell’imprenditore che in base al suo lavoro ed in base al suo volume d’affari deciderà come utilizzare la forza lavoro.
La lobbetta dei furbacchioni ovviamente ha proposto un numero minimo di dipendenti a tempo pieno senza collegarlo a sistemi di proporzionalità, per capire meglio facciamo un altro esempio: l’impresa A ha un giro d’affari di 50 servizi l’anno (meno di uno a settimana) ed ha una unità lavorativa a tempo pieno ed altre 4 unità con contratti flessibili regolarmente comunicati, l’impresa B ha un giro d’affari di 1.000 servizi l’anno (quasi 3 al giorno) ed ha 5 unità lavorative a tempo pieno e 15 unità con contratti flessibili; per la lobbetta dei furbacchioni il lavoro nero si insidierebbe nell’impresa A ma se si fa la stessa domanda alla Guardia di Finanza risponderebbe l’impresa B sebbene regolarmente iscritta nel registro regionale.
Ci permettiamo di sottolineare che il settore funebre fenomeni di illegalità li ha vissuti e li vive fondamentalmente a causa dei “Racket del caro estinto” fattispecie presente anche in Liguria dove alcuni soggetti attraverso una pratica orribile occupano il mercato ed eliminano la concorrenza in maniera fraudolenta.
Sarebbe imbarazzante che una legge regionale venga strumentalizzata per perseguire obiettivi compatibili con quelli del “Racket del caro estinto”.
Riportiamo un passaggio del documento prodotto dall’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) in riferimento alla normativa regionale in questione, documento molto importante che chiarisce in maniera cristallina la realtà dei fatti.
L’AGCM con segnalazione AS1732 del 29/03/2021 così si espresse in riferimento al regolamento attuativo della legge regionale approvato nel comune di Genova:
“…Con riferimento alla previsione dell’articolo3, comma 2, secondo cui le imprese che effettuano il trasporto funebre devono inoltre disporre di almeno quattro operatori funebri con regolare contratto a tempo indeterminato, si osserva che tale rigido vincolo organizzativo appare in grado di restringere ingiustificatamente l’accesso al mercato, attesa la carenza di proporzionalità di tale requisito rispetto all’obiettivo perseguito, nonché l’insussistenza di specifici motivi di interesse generale che lo giustifichino.
Pertanto, detta previsione regolamentare risulta in contrasto con l’articolo15 della Direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. Direttiva Servizi), come poi recepito dall’articolo12 (“Requisiti subordinati alla sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale”) del d.lgs. n. 59/2010, da cui discende che è vietato prevedere requisiti di autorizzazione non adeguati e non proporzionati rispetto ad esigenze imperative di interesse generale e che non rappresentano dunque la misura meno restrittiva per il raggiungimento degli obiettivi posti dal regolamento comunale.”

 

Cordiali saluti
Paolo Rullo
Segretario ANIFA