Consiglio Regionale
Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)
Art. 1
(Modifiche agli articoli 35 e 41 della L.R. 41/2012)
1. Il punto 1) della lettera b) del comma 3 dell'articolo 35 della L.R. 12 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) è così sostituito:
“1) la disponibilità funzionale, documentata e certificata, di almeno un'auto funebre e di autorimesse per il ricovero di non meno di un'auto funebre, in possesso di specifica certificazione di agibilità dotata delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri;”.
2. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 41 della L.R. 41/2012, le parole "entro il 30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 dicembre 2015".
Art. 2
(Norma Finanziaria)
1. Dalle disposizioni della presente legge non risultano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).
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Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 34/6 del 23.6.2015, ha approvato la presente legge.
IL PRESIDENTE
VT/cm